Statuto di "SdC Network"

Articolo 1
(Istituzione e sede)

1. Per iniziativa dei Dipartimenti di

  • Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Firenze,
  • Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università degli studi del Molise,
  • Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Sociali dell’Università degli Studi di Macerata,
  • Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno,
  • Comunicazione e Ricerca Sociale, della Sapienza, Università di Roma,
  • Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo dell’Università degli Studi della Tuscia,  
  • Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali dell’Università degli Studi di Urbino,

è costituita l’associazione “SdC Network”, ai sensi dagli articoli 14 e segg. del Codice Civile italiano.

2. La sede dell’Associazione è presso il Dipartimento universitario ove è incardinato il Presidente pro¬‐tempore, all’indirizzo che verrà dal medesimo indicato all’atto della accettazione della carica.

Articolo 2
(Durata)

1. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta, in qualsiasi momento, dall’Assemblea, ai sensi e nei modi di cui all’art. 7 del presente Statuto.

Articolo 3
(Scopo)

1. L’Associazione, proponendosi quale soggetto rappresentativo dei corsi di studio attivi nel panorama nazionale, ha lo scopo di: a) promuovere il coordinamento dei corsi di studio, attivi in Italia, in Scienze della comunicazione; b) promuovere iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e approfondimento sui temi delle scienze della comunicazione; c) collaborare con enti e organizzazioni che in Italia o all’estero perseguono fini similari; d) collaborare con le istituzioni pubbliche e private, comprese quelle operanti nel terzo settore, per assicurare la diffusone degli studi nelle scienze della comunicazione e il progressivo rinnovamento dei percorsi universitari correlati; e) fornire assistenza e consulenza alle istituzioni legislative, all’amministrazione e alle autorità indipendenti nonché alle istituzioni internazionali e comunitarie nel campo delle scienze della comunicazione al fine di contribuire ad una più consapevole conoscenza ed evoluzione delle discipline correlate; f) prendere parte a organismi di rappresentanza e tavoli di confronto istituzionali.

2. L’Associazione non ha scopo di lucro e la sua gestione non è finalizzata al conseguimento di utili.

Articolo 4
(Associati)

1. L’ Associazione è aperta a tutti i Dipartimenti o le strutture universitarie che ospitino corsi di studio legati alle Scienze della Comunicazione, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, condividendone lo spirito e gli ideali.

2. L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

3. I soci si dividono in:
a) soci promotori: si considerano tali i soci che hanno costituito l’Associazione, sottoscrivendo il presente Statuto;
b) soci ordinari: si considerano tali tutti coloro che aderiranno successivamente all’Associazione.

4. L’ammissione a membro dell’Associazione viene decisa insindacabilmente dalla Giunta dietro presentazione di domanda sostenuta da un componente dell’organo.

Articolo 5
(Modalità di ammissione degli associati)

1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte della struttura universitaria interessata, con espressa indicazione dei corsi di studio in Scienze della Comunicazione attivi presso la medesima.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia la Giunta e le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Articolo 6
(Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.

2. Tutti i soci sono tenuti:
1) a comunicare, al momento dell’ammissione, l’elenco dei corsi di studio in Scienze della Comunicazione attivi presso la struttura universitaria (come da allegato sub lett. “A” al presente statuto);
2) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
4) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
5) a comunicare, con cadenza triennale, l’elenco dei corsi di studio in Scienze della Comunicazione attivi presso la struttura universitaria.

Articolo 7
(Organi)

1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale;
b) la Giunta;
c) il Presidente.

Articolo 8
(Assemblea generale)

1. L’Assemblea generale è composta da tutti i membri dell’Associazione alla data di convocazione: ciascuna struttura designa un proprio rappresentante, identificato tra i professori di prima o seconda fascia in servizio incardinati presso uno dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione afferenti alla stessa. Essa può essere convocata ogni qualvolta la Giunta lo consideri opportuno. Deve esserlo almeno una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea è convocata mediante avviso sul sito dell’Associazione e comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato dal socio, almeno 30 giorni prima del suo svolgimento. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti: le sue deliberazioni su ogni materia sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

2. Ove all’ordine del giorno vi siano proposte di modifica statutaria, la Giunta deve comunicarne il testo assieme alla convocazione.

3. L’Assemblea determina di volta in volta le modalità del proprio funzionamento anche per ciò che concerne la votazione per le cariche dei componenti della Giunta.

4. I membri dell’Associazione possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, mediante delega scritta: ogni Dipartimento o struttura universitaria ha diritto ad un solo voto e nessuno può rappresentare più di tre associati.

5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vice–Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

6. L’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Articolo 9
(Assemblea generale)

1. La Giunta è composta da 5 membri, eletti dall’Assemblea generale.

2. La Giunta, nella sua prima riunione, designa il Presidente, e, se del caso, il Vice‐Presidente ed il Segretario Generale dell’Associazione. Il Segretario Generale partecipa con voto deliberativo alle riunioni della Giunta.

3. Per la validità delle sedute della Giunta, che si possono svolgere anche per via telematica, è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

4. Le cariche di Vice-Presidente e di Segretario Generale possono essere assegnate ad una stessa persona.

5. La Giunta è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; esso fissa e svolge il programma secondo i criteri di massima stabiliti dall’Assemblea Generale.

6. La Giunta dura in carica per un quadriennio e comunque fino allo svolgimento dell’Assemblea Generale che deve essere convocata all’uopo. È ammessa la rieleggibilità per tutte le cariche. Ove per qualsiasi motivo si verifichi la vacanza di una o al massimo due delle cariche sociali, i consiglieri rimasti provvederanno alla ricostituzione mediante cooptazione e/o nuova designazione.

7. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite.

Articolo 10
(Presidente)

1. La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente e, in caso di suo impedimento o per sua delega, al Vice-Presidente.

2. Il Presidente convoca la Giunta con cadenza almeno trimestrale, ne presiede le riunioni e determina l’ordine del giorno di ciascuna seduta.

Articolo 11
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da erogazioni, donazioni o lasciti di enti pubblici e privati o persone fisiche;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Articolo 12
(Registrazione)

1. Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 12
(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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